Home / Contratti di lavoro / Il contratto a tempo indeterminato / Il contratto a tempo indeterminato: durata
Il contratto a tempo indeterminato non ha una scadenza se non al raggiungimento dell'età pensionabile; tuttavia può essere interrotto per scelta di entrambe le parti (il datore e il lavoratore), per scelta del datore di lavoro (licenziamento) o per scelta del lavoratore (dimissioni)
Il licenziamento può avvenire solo in presenza di valide ragioni:
- di una giusta causa (se episodi compiuti dal lavoratore non permettono lo svolgersi della normale attività, e in questo caso non occorre alcun tipo di preavviso)
- di giustificati motivi soggettivi (in questo caso occorre un preavviso, ma il lavoratore può essere licenziato immediatamente retribuendo il periodo di preavviso)
- di giustificati motivi oggettivi (non imputabili direttamente al lavoratore ma che lo coinvolgono, come la soppressione di una certa mansione, la chiusura di un'attività, il calo di fatturato...). In questo caso, il lavoratore può accertare se le cause sono effettivamente presenti ed occorre un periodo di preavviso.
Se il dipendente vuole interrompere il rapporto di lavoro è tenuto a dare un preavviso: si tratta di una comunicazione che deve essere inviata al datore di lavoro. Mentre per le qualifiche più basse sarà sufficiente un preavviso anche di soli 15 giorni, per le qualifiche di più alto livello il preavviso può essere anche di diversi mesi.
In caso contrario il lavoratore sarà tenuto a pagare l'indennità sostitutiva del preavviso, che è pari all'ammontare delle retribuzioni per i mesi in cui non ha lavorato.